Tra i vaghi servizi al telegiornale e gli approfondimenti non troppo ampi sui quotidiani, la notizia dell’ennesima sferzata al tabagismo da parte dello Stato italiano – schiacciato nel paradossale doppio ruolo di venditore monopolista e di “anti-promotore” – è arrivata con un po’ di confusione, complice anche la casuale quasi simultanea entrata in vigore di due particolari normative.

Informare dei pericoli del fumo è l'imperativo di ogni professionista della prevenzione, persino del dietista...

Informare dei pericoli del fumo è l’imperativo di ogni professionista della prevenzione, persino del dietista…

Non si tratta, infatti, di una sola legge contro il tabacco così come propagandato da diverse testate: la campagna contro il tabagismo registra due nuovi “alfieri” – il decreto legislativo n°6 del gennaio 2016 e la legge n°221 del dicembre 2015 – che vanno a completare, con la legge Sirchia (n°3 del 2003), l’assetto normativo italiano in funzione anti-fumo.

Pur non pretendendo di avvicinarci al bando completo presente nel Regno del Bhutan (dove ad oggi sono vietati la vendita e il consumo di tabacco, unico caso mondiale!), dobbiamo ammettere che lo sforzo del legislatore è notevole.

Per fare chiarezza, è d’obbligo un ripasso cronologico:

– nel gennaio 2003 la legge che porta il nome dell’allora ministro della salute Girolamo Sirchia introduce il “divieto di fumo nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti al pubblico”; parallelamente vengono previste le sale ventilate per i fumatori; in definitiva, fu la prima mossa strategica di disincentivo del tabagismo (tra l’altro molto in anticipo rispetto a Francia, Spagna e altri Paesi europei!);

– nel settembre 2013 (legge n°104) il divieto di fumo viene esteso anche alle “aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione” (cioè nei cortili delle scuole): un passo ulteriore nella battaglia contro il tabagismo tra i più giovani;

– nel dicembre 2015 (con l’entrata in vigore da gennaio 2016) viene promulgato il cosiddetto Collegato ambientale (Green Economy); nello specifico l’articolo 40 apporta alcune modifiche alla legge n°152 del 2006 in tema di “abbandono di rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni”; il carattere di salvaguardia ambientale è palese sin dal nome della legge, ma l’impatto in termini di prevenzione della salute non sarà irrilevante: le sanzioni ai trasgressori si riveleranno essere dei deterrenti efficaci contro il fumo in generale?

– nel gennaio di quest’anno viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n°6/2016: in materia di lavorazione, di presentazione e di vendita dei prodotti del tabacco e correlati, la normativa presenta novità come:
. l’estensione del divieto di fumo alle pertinenze (aree) esterne degli ospedali (più precisamente “delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS”);
. il divieto di fumo per i conducenti e i passeggeri di un’auto in sosta o in movimento in presenza di minorenni o donne incinte;
. l’obbligo da parte dei rivenditori di tabacco o di sigarette elettroniche di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità;
. l’obbligo di dotare i distributori automatici di un software per la lettura dei documenti d’identità per impedire la vendita ai minori di 18 anni.

Nonostante non sia materia di mia stretta competenza, sono convinto che il compito del dietista sia modellato attorno ad un ruolo di educatore della salute. Invitarvi a debellare questo vizio, per il bene del vostro corpo, è anche un mio dovere.

Quanto fa male fumare? Ecco l’articolo dello scorso anno sul tabacco e sull’importanza dell’acido folico.