L’articolo 32 della nostra Carta Costituzionale stabilisce che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […]”. All’interno del raggio di tutela del nostro Stato si inserisce a pieno titolo, tra gli altri, l’esenzione del pagamente di spese collegate a patologie (cioè malattie croniche e/o invalidanti).
A fianco di questo diritto, come possiamo appurare ogni anno allo scoccare dell’ora X per la dichiarazione dei redditi, non manca la possibilità di detrarre fiscalmente tutte le altre spese sanitarie, alle quali tuttavia il cittadino medio, erroneamente, ricollega in via esclusiva le spese in farmacia, ignorando come in questa voce, in realtà, rientrino anche i costi di altre prestazioni di operatori sanitari: non solo l’acquisto di farmaci, quindi, ma anche – ad esempio – analisi, ticket, assistenza infermieristica, visite mediche, riabilitazione e… diete!
Come si può ottenere, dunque, la detrazione d’imposta? Partiamo dal modello 730, il documento con il quale la maggioranza degli italiani dichiara all’Agenzia delle Entrate i propri redditi. Nel quadro E (“oneri e spese”), proprio il primo punto – quasi a rivendicarne l’importanza – è riservato alle spese sanitarie. Due sono le relative caselle bianche da compilare: una circa le sopracitate “spese per patologie esenti” e l’altra per le rimanenti spese sanitarie.
Nel mio caso, essendo il dietista inquadrato dalla legge (cfr: D.M. 14.09.1994, n. 744) sotto il profilo di “professionista sanitario dell’area tecnica-assistenziale”, ogni prestazione che eseguo può essere detratta a norma di legge presentando la fattura all’Agenzia delle Entrate contestualmente alla dichiarazione dei redditi. Occorre tra l’altro specificare meglio il termine “diete” che ho utilizzato qualche riga più su: anche il biologo nutrizionista può somministrare diete ma, a differenza del dietista, non rientra nelle professioni sanitarie e la sua prestazione non può essere detratta!
Tornando alla compilazione del documento, nel secondo spazio bianco del rigo E1 il dichiarante deve inserire i costi sostenuti sommando le spese delle quali ha conservato, però, le ricevuta fiscali (il famoso scontrino parlante o altre forme di quietanza) presentandole all’incaricato del CAF – il centro di assistenza fiscale – o ad un professionista abilitato. Sul piano prettamente fiscale va fatta una precisazione: la detrazione spetta solo sulla parte delle spese sanitarie che eccede l’importo di 129,11 €. In altre parole il Fisco, nell’ordine: 1) somma le spese, 2) sottrae la franchigia di 129,11 € e 3) detrae il 19%, ottenendo l’importo da versare allo Stato. Se le spese non superano la quota di franchigia non si ha diritto alla detrazione.
Ricordatevi che c’è tempo fino al 7 luglio per il 730 e fino al 30 settembre per il modello Uni.Co.!
Notizie utili su due fronti: alla salute poiché una corretta alimentazione e’ fondamentale e al portafoglio per la detrazione fiscale.
Circolare 17E del 2006 dell’Agenzia delle Entrate: Le prestazioni effettuate dai dietisti, aventi solitamente carattere di complementarità a diagnosi specialistiche, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, purché prescritte da un medico.
Buongiorno
Ho letto la circolare N. 11/E del 21maggio 2014 dove al par. 2.2 dice che ” le spese sostenute per visite nutrizionali ,con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate , eseguite da bioogi sono detraibili ai sensi dell’art. 15 comma1 , lett. c), del TUIR .
Potete verificare di persona
a questo punto nomn so se devo inserirla omeno nel 730
Grazie per il chiarimento